Sportello Unico (presso il Casellario)

Comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato
COSA CERTIFICA? Attesta l'esistenza o meno di iscrizioni nel registro delle notizie di reato (“certificato ex art. 335 c.p.p.”).
La certificazione che non esistono notizie da comunicare non esclude l'iscrizione nel registro notizie di reato. Infatti, sussiste il divieto di comunicare notizie relative ai reati previsti dall'art. 407, secondo comma, lett. a) del codice penale. Inoltre, non è consentito comunicare notizie relative a procedimenti per i quali il magistrato ravvisa la sussistenza di specifiche esigenze attinenti alle attività di indagine.
RIFERIMENO NORMATIVO Art. 335, terzo comma e terzo comma bis, c.p.p.; artt.110 e 110 bis norme di attuazione c.p.p.
DOVE SI RICHEDE?
  • Può essere richiesto in qualunque Procura.
  • Per la Procura di Oristano:
    Sportello unico del II piano, aperto dal lunedì al sabato non festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
    Telefono: 0783 - 79 23 99
    Fax: 0783 - 79 28 34
Responsabile: Massa Vitalia (Cancelliere C1)
COME SI CHIEDE?
  • deve essere richiesto utilizzando l'apposito modulo;
  • non è previsto il rilascio con urgenza, poiché l'ufficio, prima di procedere al rilascio, deve acquisire l'autorizzazione preventiva da parte di tutti i magistrati titolari dei procedimenti iscritti a carico del medesimo nominativo.
Comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) (Modulo ZIP da 8KB)
CHI PUO' RICHIEDERLO? LEGITTIMATI:
  • indagato
  • parte offesa
  • difensore

  • può essere richiesto personalmente dall'interessato, tramite persona delegata.
  • allo scopo di impedire che le richieste siano presentate da persone non legittimate, il richiedente deve esibire un documento di identificazione (carta d'identità, passaporto, carta di soggiorno), ovvero deve allegarne una copia all'istanza.
  • se si utilizza il servizio postale, dovrà essere allegata una busta affrancata ed indirizzata al legittimato.
  • se si vuole richiedere o ritirare il certificato tramite delegato, il richiedente deve compilare il modello di delega; il delegato deve sottoscrivere la domanda indicando il proprio domicilio e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante.
  • qualora la richiesta provenga dal difensore va allegato l'atto di nomina.
RILASCIO
  • senza urgenza (dopo tre giorni dalla richiesta);
    COSTO: nè bollo nè diritti.
AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il Certificato Generale del Casellario può essere sostituito da una autocertificazione